turismo invernale ed estivo in Romania prezzi bassi, imprese e aziende agevolati da tasse bassissime

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A quanto pare, stando all’interpretazione della decisione 2012/181/UE del alle imprese è stato concesso l’esonero da tutti gli adempimenti previsti ai fini per le società con volume d’affari entro i 65 mila euro. Tal disposizione estende così la soglia di generalizzata bloccata a 35mila euro nell’ambito del sistema Iva.

La decisione 2012/181/UE del Consiglio Europeo concretamente autorizza la a derogare al sistema comune d’ in relazione alla previsione di cui all’articolo 287, punto 18, della direttiva 2006/112/CE aprendo particolari scenari sul fronte dello dell’ comunitaria. Il tutto sarà valido fino alla entrata in vigore di un’apposita direttiva in cui dovrà essere indicata la modifica degli importi massimali del volume di affari annuo. Nel caso in cui tutto ciò non avvenisse entro il 31 dicembre 2014 la data indicata varrà come termine finale di applicazione della misura speciale di deroga introdotta con la decisione 2012/181/UE.

Riassumendo: ai contribuenti che conseguano annualmente un volume di affari non superiore al controvalore pari a 65mila euro è concesso l’esonero dagli adempimenti previsti ai fini Iva come descritto nel titolo XI, capi da 2 a 6, della direttiva 2006/112/CE.

Andando oltre, il titolo XII consente agli Stati membri la possibilità di optare per l’applicazione di un regime speciale Iva a favore delle piccole imprese mentre la misura in oggetto non è altro che una estensione, in ambito soggettivo, alle imprese con  volume di affari da 65mila euro in luogo dei 35mila previsti in maniera generalizzata nell’ambito del sistema Iva.

Gli intrecci sul fronte della pianificazione fiscale sono innumerevoli; resta da capire se questa decisione permetterà lo sviluppo dell’imprenditoria locale o se, come succede di routine, un potenziale incentivo si trasformerà in un boomerang per creare operazioni non del tutto limpide

 

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